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Aprire una struttura

SCIA o comunicazione al Comune: come si apre davvero una struttura ricettiva

Team SitoVeloce·29 agosto 2026· 10 min
Quaderno aperto con penna e occhiali sulla scrivania di chi sta preparando una pratica

La domanda arriva sempre nello stesso modo: uno ti dice che basta una comunicazione al Comune, un altro giura che serve la SCIA, e il modulo che hai trovato in rete è di un Comune che non è il tuo.

Hanno ragione tutti e due, perché non stanno parlando della stessa cosa. Il titolo dipende da cosa stai aprendo: una struttura ricettiva vera e propria, oppure una locazione turistica, e in questo secondo caso se la eserciti in forma imprenditoriale o no.

Qui trovi il bivio spiegato in quattro domande, cosa succede dopo che hai presentato la pratica e quali sono i punti su cui l'unica risposta valida è quella del tuo SUAP. I riferimenti normativi sono stati verificati il 29 agosto 2026.

SCIA se apri una struttura, comunicazione se loci e basta

Se apri una struttura ricettiva (bed and breakfast, affittacamere, casa e appartamenti per vacanze, foresteria, locanda, casa per ferie, ostello) il titolo ordinario è la SCIA unica, da presentare in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. Lo stabilisce, a livello nazionale, il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 alla voce 75 della Tabella A.

Se invece loci un immobile per finalità turistiche non stai aprendo una struttura ricettiva. In forma imprenditoriale serve comunque una SCIA, per norma nazionale: articolo 13-ter, comma 8, del d.l. 145/2023 convertito dalla legge 191/2023. In forma non imprenditoriale serve una comunicazione, e il suo nome e i suoi termini li decide la tua regione.

L'eccezione che conferma la regola: alcune leggi regionali spostano certe tipologie ricettive dalla SCIA alla comunicazione. In Lombardia case e appartamenti per vacanze e bivacchi fissi vanno in comunicazione preventiva al Comune, in Toscana ci va il bivacco fisso. Non è un dettaglio: è il motivo per cui la prima cosa da aprire è la legge della tua regione, non un modulo trovato altrove.

Il bivio in quattro domande

Rispondi nell'ordine e fermati alla prima che ti riguarda.

  • Dai dei servizi oltre all'immobile? Accoglienza organizzata, colazione, pulizia e cambio biancheria durante il soggiorno. Se sì, sei in una struttura ricettiva e ti serve il titolo previsto per quella tipologia dalla tua regione. Se dai solo l'immobile, sei nella locazione.
  • Se sei in una struttura ricettiva, quale tipologia? Il nome e i limiti li definisce la legge regionale, e cambiano da confine a confine. Vai alla legge della tua regione, non a una guida nazionale.
  • La tua tipologia sta fra quelle che la tua regione manda in comunicazione anziché in SCIA? In Lombardia, per esempio, l'articolo 38 comma 1 della l.r. 27/2015 esclude case e appartamenti per vacanze e bivacchi fissi dalla SCIA e chiede la preventiva comunicazione al Comune.
  • Se invece sei nella locazione turistica, la eserciti in forma imprenditoriale? Se sì, SCIA per norma nazionale. Se no, comunicazione secondo la tua regione: la CIA in Lombardia, la comunicazione al SUAP in Toscana, la comunicazione al Comune in Campania.
  • Superi i 25 posti letto? Allora, qualunque sia la risposta alle domande sopra, dentro la stessa SCIA va compilato l'allegato per la SCIA di prevenzione incendi, che il SUAP trasmette ai Vigili del fuoco.

Cosa presenti, caso per caso

La colonna di destra dice da dove viene l'obbligo, così puoi risalire alla fonte se qualcuno ti dice il contrario.

La tua situazioneCosa presentiDoveDa dove viene
Struttura ricettiva, regola generaleSCIA unicaSUAP del Comune, in via telematicaD.Lgs. 222/2016, Tabella A, voce 75 Strutture ricettive
Tipologia che la tua regione manda in comunicazioneComunicazione, in molti casi preventivaComune competente per territorioLegge regionale sul turismo, per esempio art. 38 comma 1 l.r. Lombardia 27/2015
Locazione turistica in forma imprenditorialeSCIASUAP del Comuneart. 13-ter, comma 8, d.l. 145/2023 convertito dalla l. 191/2023
Locazione turistica non imprenditoriale o locazione breveComunicazione, con nomi e termini diversi per regioneComune o SUAP, secondo la regioneLegge regionale: CIA in Lombardia, art. 60 l.r. 61/2024 in Toscana, l.r. 16/2019 in Campania
Somministrazione di alimenti e bevandeNotifica sanitaria, dentro la stessa SCIA unicaSUAP, che la trasmette all'ASLD.Lgs. 222/2016, voce 75: concentrazione dei regimi, senza asseverazioni
Più di 25 posti lettoAllegato per la SCIA di prevenzione incendi, nella stessa SCIA unicaSUAP, che lo trasmette ai Vigili del fuocoD.Lgs. 222/2016, voce 75, e Allegato I, punto 66, del D.P.R. 151/2011
Variazioni di capacità, dotazioni o classificazioneNuova SCIA o comunicazione, secondo la tua regioneLo stesso sportello della pratica inizialeLegge regionale, per esempio art. 48 commi 6 e 7 l.r. Toscana 61/2024

Che cos'è la SCIA unica

Unica non è un aggettivo pubblicitario, è un istituto: l'articolo 19-bis, comma 2, della legge 241/1990 prevede che si presenti un solo atto allo sportello e che sia lo sportello a smistarlo alle altre amministrazioni.

Nel caso delle strutture ricettive la Tabella A del D.Lgs. 222/2016 lo dice riga per riga: regime amministrativo SCIA unica, con concentrazione della SCIA per l'avvio dell'attività e della SCIA per la notifica sanitaria. La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande si presenta compilando un apposito allegato, che il SUAP trasmette all'ASL, e per quella notifica non devono essere richieste asseverazioni. La stessa voce richiama gli articoli 16 e 86 del TULPS, il regio decreto 773/1931.

In pratica non devi bussare a tre porte diverse. Devi però compilare gli allegati giusti, e quali siano dipende da cosa fai davvero, non da come si chiama la tua struttura.

Cosa succede dopo che l'hai presentata

Questa è la parte che quasi tutti saltano, ed è quella che conta se qualcosa non torna.

L'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che l'attività può iniziare "dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente". Non aspetti una risposta e non aspetti un'autorizzazione.

Il comma 3 però dà all'amministrazione sessanta giorni dal ricevimento per adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti, se accerta la carenza dei requisiti. Se è possibile conformarsi, invita l'interessato a mettersi in regola assegnando un termine non inferiore a trenta giorni.

Tradotto: la struttura apre subito, ma per due mesi la pratica è verificabile e reversibile. Chi dice "ho presentato la SCIA, quindi è tutto chiuso" sta descrivendo una cosa che la norma non prevede.

Un termine diverso, che conviene conoscere: per la SCIA in materia edilizia il comma 6-bis riduce quei sessanta giorni a trenta. Il cambio di destinazione d'uso viaggia su quel binario, non su quello della SCIA ricettiva.

L'articolo da leggere per intero

L'articolo 19 della legge 241/1990 è corto e sta tutto su una pagina. È la norma che regola i tuoi primi sessanta giorni di attività, e leggerla una volta vale più di dieci riassunti.

Apri l'art. 19 su Normattiva

Si presenta al SUAP, e il SUAP è del tuo Comune

Non alla Regione, non al Ministero, non a un portale nazionale. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente è quello del Comune dove è o sarà ubicata la struttura, e la presentazione è telematica in base al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

La guida ufficiale della Regione Campania lo scrive nella forma più diretta che si possa usare: bisogna inviare una segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune in cui è o sarà ubicata la struttura ricettiva, secondo le indicazioni del Comune stesso.

Quell'ultimo inciso è la ragione per cui questa guida non ti allega un modulo. La modulistica è comunale. Due Comuni della stessa provincia possono chiedere allegati diversi, e il modulo scaricato dal sito sbagliato è la causa più banale di una pratica che torna indietro.

Perché il titolo cambia da regione a regione

Il livello nazionale definisce il regime amministrativo, cioè quale titolo serve e come funziona. Le tipologie, invece, le definisce la legge regionale, e lo riconosce lo stesso articolo 13-ter del d.l. 145/2023, che parla di strutture "definite ai sensi delle vigenti normative regionali".

Tre esempi verificati, che bastano a chiudere la discussione su chi abbia ragione al bar:

  • Lombardia: SCIA per le ricettive alberghiere e non alberghiere, ma preventiva comunicazione al Comune per case e appartamenti per vacanze e bivacchi fissi. Per le locazioni turistiche non imprenditoriali e le locazioni brevi serve la CIA, comunicazione di inizio attività, preventiva, al Comune (art. 38, commi 1 e 1-bis, l.r. 27/2015). Il quadro completo è in Requisiti per aprire un B&B in Lombardia.
  • Toscana: SCIA telematica al SUAP per tutte le strutture ricettive tranne il bivacco fisso, che va in comunicazione. Per le locazioni non imprenditoriali, comunicazione al SUAP contestualmente all'inizio dell'attività locativa (artt. 48 e 60, l.r. 61/2024). Il quadro completo è in Requisiti per aprire un B&B in Toscana.
  • Campania: SCIA al SUAP per le extralberghiere e per i bed and breakfast, dopo che il vecchio regime autorizzatorio è stato abrogato dalla l.r. 16/2014. Per le locazioni non imprenditoriali, comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'attività. Il dettaglio è in Requisiti per aprire un B&B in Campania.

Le variazioni e la cessazione sono pratiche a loro volta

È l'errore più comune dopo il primo anno: si presenta la pratica di avvio e poi si cambia qualcosa senza dirlo a nessuno. Una camera in più, un posto letto in più, la gestione che passa a un familiare, la struttura che chiude per una stagione.

La regola generale è che ogni variazione di quello che hai dichiarato va comunicata con lo stesso strumento. In molte regioni le variazioni che toccano capacità ricettiva, dotazioni, servizi o classificazione richiedono una nuova SCIA, mentre le altre si risolvono con una comunicazione: in Toscana lo dicono i commi 6 e 7 dell'articolo 48, in Campania la guida regionale elenca fra i motivi di SCIA i cambi di titolarità della gestione, di capacità ricettiva e di classificazione, oltre alla cessazione.

Anche le comunicazioni delle locazioni hanno i loro termini: in Toscana variazioni e sospensione entro quindici giorni, cessazione entro trenta.

Dopo la SCIA non hai ancora finito

La pratica al Comune è il primo anello, non l'ultimo. Da lì nasce il codice regionale, e dal codice regionale, in molte regioni, il CIN.

La Lombardia lo mette per iscritto nella legge: le strutture e le locazioni turistiche devono aver adempiuto alla SCIA o alla CIA affinché venga generato il CIR. In Campania il CUSR lo genera il Comune dopo la SCIA ed è propedeutico al codice nazionale. Non esiste una scorciatoia che parta dal Ministero per chi semplicemente non ha ancora fatto la pratica comunale: come funziona lo abbiamo spiegato in CIN e codice regionale: non sono la stessa cosa.

Poi partono gli obblighi che tornano ogni mese e ogni anno, chiesti da soggetti diversi che fra loro non si parlano: comunicazione degli ospiti alla questura, dati statistici alla regione, imposta di soggiorno dove il Comune l'ha istituita. Sono messi in fila in scadenze e adempimenti mese per mese.

Le tre cose che solo il tuo SUAP può dirti

Chiudiamo con quello che questa guida non può darti, e con il motivo per cui nessun'altra pagina dovrebbe promettertelo.

  • Il modulo e gli allegati esatti. Sono comunali, cambiano da Comune a Comune e comprendono spesso planimetrie, dichiarazioni sui requisiti igienico-edilizi e documentazione urbanistica.
  • Il regolamento igienico-edilizio e i vincoli urbanistici che si applicano al tuo immobile. La legge regionale non li sostituisce, e sono la causa più frequente di una pratica bloccata.
  • I tempi del codice regionale. La SCIA consente l'avvio immediato, ma il rilascio del codice dipende dal Comune e, in alcune regioni, dalla Provincia, e non ha un termine uniforme. Chi ti promette una data precisa sta indovinando.

Domande frequenti

Posso iniziare subito dopo aver presentato la SCIA?

Sì. L'articolo 19, comma 2, della legge 241/1990 prevede che l'attività possa iniziare dalla data di presentazione della segnalazione. Resta però la finestra di sessanta giorni entro cui l'amministrazione può vietarne la prosecuzione se accerta la carenza dei requisiti, e in quel caso, se è possibile conformarsi, ti viene assegnato un termine non inferiore a trenta giorni.

Qual è la differenza fra SCIA e comunicazione?

La SCIA è una segnalazione con cui attesti il possesso dei requisiti e ti assumi la responsabilità di quello che dichiari, ed è soggetta al procedimento dell'articolo 19 della legge 241/1990. La comunicazione è un adempimento informativo più leggero, che alcune leggi regionali prevedono per determinate fattispecie, in genere le locazioni turistiche non imprenditoriali e qualche tipologia ricettiva minore. Quale delle due serva a te lo dice la legge della tua regione.

La SCIA si presenta alla Regione?

No. Si presenta in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune dove è o sarà ubicata la struttura, in base al D.P.R. 160/2010. Il Comune poi trasmette la pratica agli altri enti, in alcune regioni alla Provincia o alla Città metropolitana, ed è il passaggio da cui nasce il codice regionale.

Ho più di 25 posti letto: devo fare una pratica separata con i Vigili del fuoco?

No, l'allegato si compila dentro la stessa SCIA unica ed è il SUAP a trasmetterlo ai Vigili del fuoco. Lo prevede la Tabella A del D.Lgs. 222/2016 alla voce 75, con rinvio all'Allegato I, punto 66, del D.P.R. 151/2011. È anche l'unica soglia numerica nazionale che si incontra in questa materia: tutte le altre sono regionali.

Devo fare una pratica anche se affitto un appartamento senza servizi?

Sì, anche se non è la stessa pratica. In forma imprenditoriale serve una SCIA per norma nazionale, articolo 13-ter comma 8 del d.l. 145/2023. In forma non imprenditoriale serve la comunicazione prevista dalla tua regione, che ha nomi e termini diversi. Su quando l'attività si presume imprenditoriale c'è quanti appartamenti puoi affittare senza partita IVA.

Ho cambiato il numero di camere: devo rifare qualcosa?

Quasi certamente sì. In molte regioni ogni variazione di capacità ricettiva, dotazioni, servizi o classificazione richiede una nuova SCIA, mentre le altre variazioni si comunicano. Chiedi al tuo SUAP quale dei due strumenti si applica al tuo caso: continuare a lavorare con una pratica che descrive una struttura diversa da quella reale è uno dei rilievi più facili da fare in un controllo.

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