Entro quante ore devi comunicare gli ospiti alla questura
Hai appena consegnato le chiavi e ti è venuto il dubbio mentre l'ospite sale le scale: entro quando devi mandare i dati alla questura? La risposta è 24 ore dall'arrivo, che diventano 6 se il soggiorno dura meno di un giorno.
È uno degli adempimenti più semplici da rispettare e uno di quelli che si dimenticano più spesso, perché capita quasi sempre a fine giornata, con l'ospite davanti e la testa altrove. Qui trovi il termine esatto, da quando si contano le ore, chi va comunicato e cosa devi tenere da parte dopo l'invio.
La risposta in due righe
La comunicazione alla questura territorialmente competente va fatta entro 24 ore dall'arrivo della persona alloggiata. Se il soggiorno dura meno di 24 ore, il termine scende a 6 ore dall'arrivo.
Il termine è nazionale: non cambia da regione a regione, non cambia in base alla tipologia di struttura e non cambia se hai una camera sola. Viene dall'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931 n. 773), nella formulazione risultante dalla legge 201/2011 e dal decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, ed è riportato così nell'informativa operativa pubblicata sul dominio delle questure della Polizia di Stato, aggiornamento dicembre 2024.
| Tipo di soggiorno | Entro quando comunichi | Cosa ti serve per farla |
|---|---|---|
| Soggiorno di 24 ore o più | 24 ore dall'arrivo dell'ospite | Documento di identità di ogni persona alloggiata e accesso al portale Alloggiati Web |
| Soggiorno di durata inferiore a 24 ore | 6 ore dall'arrivo dell'ospite | Gli stessi dati, ma inseriti in giornata: non puoi rimandare a domani |
| Portale non raggiungibile per un guasto | Gli stessi termini, con invio via fax o PEC alla tua questura | La ricevuta di invio, che sostituisce quella del portale e va conservata |
Da quando partono le ore
Le ore si contano dall'arrivo effettivo della persona, non dall'orario di check-in scritto nella prenotazione e non dalla mezzanotte. Se l'ospite arriva alle 22 di venerdì e si ferma tre notti, hai tempo fino alle 22 di sabato.
Il caso che manda in confusione è il soggiorno corto. Ospite che arriva alle 15 e riparte il mattino dopo alle 10: sono 19 ore, quindi siamo sotto le 24 e il termine è di 6 ore, cioè entro le 21 dello stesso giorno. Non ti serve sapere in anticipo quante ore si fermerà se prendi l'abitudine di comunicare subito dopo il check-in: è l'unico modo per non doverci più pensare.
Se hai una situazione ricorrente che non rientra nello schema, per esempio arrivi notturni oppure ospiti che prolungano all'ultimo, la strada corretta è chiedere alla questura della tua provincia, che è la stessa che ti ha abilitato al portale. Lo suggeriscono le questure stesse nelle loro informative: sulle modalità della comunicazione conviene sentire l'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
Non esiste la soglia del piccolo
L'articolo 109 elenca i soggetti obbligati e sono praticamente tutti: gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che danno alloggio in tende e roulotte, proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, affittacamere, gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. L'unica esclusione prevista riguarda i rifugi alpini inseriti nell'apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.
L'obbligo si applica anche a chi loca o subloca immobili, o parti di essi, con contratti di durata inferiore a trenta giorni, quindi anche alle locazioni brevi pubblicate sui portali: lo ha messo nero su bianco l'articolo 19-bis della legge 132/2018.
Sul ricettivo occasionale il Ministero dell'Interno era già intervenuto con la circolare del 29 luglio 2005 n. 557, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2005: l'obbligo sussiste anche per le strutture che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione, e vale anche in caso di disciplina regionale discordante. Tradotto: la frase "sono piccolo, non mi riguarda" qui non ha nessun appiglio.
L'articolo 109 non prevede una sanzione propria, quindi si applica l'articolo 17 del TULPS, che stabilisce una pena alternativa: è materia penale, non un illecito amministrativo. Cosa fare se il termine è già passato, e perché su questo punto non ha senso cercare un importo online, è spiegato in ho dimenticato di comunicare un ospite.
Chi va comunicato, e cosa cambia per famiglie e gruppi
Vanno comunicate tutte le persone alloggiate, non solo chi ha prenotato e non solo chi paga. I minori compresi. Puoi dare alloggio soltanto a persone munite di carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità; per gli stranieri è sufficiente il passaporto o un documento equivalente.
Su famiglie e gruppi esiste una semplificazione, ma riguarda la firma e non la comunicazione: per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la scheda di dichiarazione delle generalità può essere sottoscritta da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I dati di ciascuna persona vanno comunque trasmessi. È l'errore più frequente: si comunica il capofamiglia e ci si ferma lì.
Le stesse informative ricordano che il gestore deve verificare di persona che il documento esibito corrisponda a chi occupa davvero l'alloggio, e che le procedure di check-in interamente da remoto non soddisfano l'articolo 109. Su questo il quadro si è mosso di recente e lo trovi spiegato in self check-in e key box: cosa è ammesso oggi.
Come si invia e cosa devi conservare
La trasmissione avviene esclusivamente inserendo i dati nel portale nazionale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Le vecchie schedine cartacee non sono più ammesse. Per usare il portale serve un'abilitazione: si presenta domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura. Dal 18 gennaio 2022 l'accesso non usa più il certificato digitale ma una verifica a due fattori, con codici che si scaricano dal sito.
Dopo l'invio il sistema rilascia una ricevuta digitale. Quella ricevuta è la tua prova e va gestita così:
- scaricala in PDF dall'apposita sezione del portale e conservala per cinque anni
- cancella i dati degli ospiti che hai trasmesso non appena ottenuta la ricevuta: è una prescrizione esplicita, non una buona pratica facoltativa
- se il portale non risponde per un problema tecnico occasionale, puoi trasmettere via fax o via PEC alla tua questura, allegando una nota che spiega perché stai usando un canale alternativo
- in quel caso vale come ricevuta quella di avvenuto invio, e va conservata allo stesso modo
- numero di fax e indirizzo PEC cambiano da questura a questura: prendili dal sito della questura della tua provincia, non da un forum
Se il termine è già passato
Per questo adempimento non esiste una procedura di ravvedimento come quelle fiscali. La cosa da fare è comunicare comunque e subito: una comunicazione tardiva resta una comunicazione, mentre una comunicazione mancata è l'unica cosa che il controllo trova.
Quello che non va fatto è aggiustare la data di arrivo per rientrare nel termine. Stai dichiarando dati a un'autorità di pubblica sicurezza, e il rischio che ti prendi è molto più grande di quello che stai cercando di evitare.
Se il ritardo dipende da un guasto, conserva la prova: schermate, email dell'assistenza, ricevuta del fax o della PEC. Sul cosa fare in concreto trovi il dettaglio in ho dimenticato di comunicare un ospite.
Alloggiati Web non copre gli altri obblighi
Capita spesso di pensare che, avendo mandato i dati alla questura, il resto sia fatto. Non è così: sono canali diversi, con destinatari diversi e scadenze diverse.
La comunicazione alla questura serve alla pubblica sicurezza. I dati statistici su arrivi e presenze vanno invece al portale statistico della tua regione, di norma ogni mese e anche nei mesi di chiusura, come spiegato nella guida sulla rilevazione ISTAT del movimento turistico. L'imposta di soggiorno, dove il comune l'ha istituita, ha versamenti e dichiarazione propri. Se vuoi vederli tutti insieme, c'è il calendario degli adempimenti mese per mese.
Vedi anche
Domande frequenti
Devo comunicare anche i bambini?
Sì. L'obbligo riguarda tutte le persone alloggiate, senza distinzioni di età. La semplificazione prevista per i nuclei familiari riguarda solo la firma della scheda, che può essere apposta da uno dei coniugi anche per gli altri familiari: i dati di ciascuno vanno comunque trasmessi.
Se l'ospite arriva di domenica o a mezzanotte, il termine slitta al giorno dopo?
No. Le 24 ore, o le 6 per i soggiorni brevi, corrono dall'arrivo della persona, senza sospensioni per festivi o orari di chiusura. Il portale è raggiungibile in qualsiasi momento, ed è il motivo per cui conviene inserire i dati subito dopo il check-in.
Ho una sola camera e affitto tre settimane l'anno: mi riguarda comunque?
Sì. La circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 luglio 2005 precisa che l'obbligo sussiste anche per chi esercita saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione, e l'articolo 19-bis della legge 132/2018 lo estende espressamente a chi loca o subloca con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Devo tenere la fotocopia dei documenti degli ospiti?
La regola scritta va nella direzione opposta: i dati trasmessi vanno cancellati non appena si ottiene la ricevuta, ed è la ricevuta a dover essere conservata per cinque anni. Tenere copie dei documenti oltre il necessario è un tema di protezione dei dati personali: se hai motivi per farlo, verifica con chi ti segue sul GDPR quale base giuridica e quale tempo di conservazione puoi sostenere.
Il portale è bloccato proprio adesso: cosa faccio?
Puoi trasmettere via fax o via PEC alla questura della tua provincia, inserendo tutti i dati degli ospiti e una nota che spiega il motivo del canale alternativo, e conservando la ricevuta di invio. È una modalità pensata per problemi tecnici occasionali, non per l'uso quotidiano.
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