La rilevazione sul movimento dei clienti: i dati che devi mandare ogni mese
Hai aperto da poco, insieme al codice regionale ti sono arrivate le credenziali di un portale che non avevi mai sentito nominare, e nessuno ti ha spiegato a cosa serva. Nove volte su dieci quel portale è quello della rilevazione statistica sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive.
È l'adempimento che si dimentica più spesso, per un motivo semplice: non arriva nessun sollecito, nessuno ti telefona e per mesi sembra che non succeda niente. Poi succede, e nel frattempo hai accumulato arretrati.
Qui trovi che cosa ti viene chiesto, dove si invia, ogni quanto, che cosa fare nei mesi in cui sei chiuso e come rimettersi in pari se non hai mai mandato niente. Dove la regola cambia da regione a regione lo trovi segnalato, perché su questo tema il portale e le scadenze operative non sono nazionali.
La risposta breve
La rilevazione sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive non è un sondaggio e non è facoltativa. È una rilevazione di interesse pubblico inserita nel Programma statistico nazionale, e per le rilevazioni comprese in quel programma esiste un obbligo di risposta previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
- È obbligatoria, anche se hai una sola camera e anche se affitti solo d'estate.
- Non si manda a ISTAT. Si invia al portale statistico della tua regione, che poi trasmette i dati a ISTAT.
- Di norma è mensile, con scadenza nei primi giorni del mese successivo.
- Va inviata anche a zero. Nei mesi in cui sei chiuso o non hai avuto nessuno si dichiarano zero arrivi e zero presenze, non si salta l'invio.
Che cosa ti chiede, e da dove nasce l'obbligo
Il nome tecnico è rilevazione sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. I dati che ti vengono chiesti sono quelli del movimento: quante persone sono arrivate nel periodo, quante notti hanno passato complessivamente in struttura e da dove vengono, distinguendo di norma fra chi risiede in Italia e chi risiede all'estero.
Le due parole che confondono tutti sono arrivi e presenze. Gli arrivi sono le persone che hanno fatto il check-in in quel periodo, contate una volta sola a soggiorno. Le presenze sono le notti: una coppia che si ferma tre notti vale due arrivi e sei presenze. Sbagliare questo conteggio è l'errore più comune al primo invio.
Il dettaglio dei campi, i tracciati per il caricamento massivo e le eventuali voci aggiuntive cambiano da portale a portale. Il modello che fa fede per te è quello che vedi dentro il portale della tua regione, non uno schema generico letto altrove.
Sul piano normativo, l'obbligo di risposta vale per le rilevazioni elencate nel decreto del Presidente della Repubblica che ogni anno aggiorna il Programma statistico nazionale. L'elenco si consulta sul sito del Sistema statistico nazionale, www.sistan.it, ed è il posto giusto dove verificare che una rilevazione sia davvero fra quelle con obbligo di risposta.
Dove si invia: il portale cambia da regione a regione
Non esiste un portale nazionale unico. La raccolta è organizzata dalle Regioni e dalle Province autonome, che usano piattaforme diverse: in Lombardia e in diverse altre regioni si chiama Ross1000, altrove il nome e l'indirizzo sono altri, e in alcune regioni la gestione passa da un osservatorio turistico regionale, come avviene in Sicilia con l'osservatorio turistico dell'assessorato al turismo.
Le credenziali arrivano di solito insieme al codice regionale, dopo la validazione della SCIA o della comunicazione al Comune. È lo stesso passaggio in cui la Provincia o la Regione ti assegna il codice che poi ti serve per chiedere il CIN: se ti sei chiesto a cosa servissero due password diverse ricevute lo stesso giorno, la risposta è che una è il portale statistico e l'altra è la piattaforma turistica regionale.
Se non le hai mai ricevute o le hai perse, non cercarle online: si richiedono all'ufficio turismo o statistica della Regione o della Provincia che le ha rilasciate. È lo stesso ufficio che riapre i mesi chiusi quando devi caricare arretrati.
Ogni quanto, e dove trovi la data che vale per te
La cadenza è di norma mensile e la scadenza tipica cade nei primi giorni del mese successivo, spesso entro il giorno 5. Diverse regioni però chiedono aggiornamenti più frequenti, alcune spostano il termine, altre prevedono finestre diverse in alta stagione.
Qui devi fermarti e verificare, perché la data che vale per te è quella scritta nel portale della tua regione o nella circolare che la Regione o la Provincia manda alle strutture. Non prendere per buona una scadenza letta in un articolo, nemmeno in questo: aprire il portale e leggere l'avviso in home page ti costa due minuti e chiude la questione.
Un consiglio pratico che vale più di qualsiasi promemoria: caricare i dati il primo giorno del mese, subito dopo aver chiuso i conti del mese precedente, ti evita di doverli ricostruire tre mesi dopo a partire dalle prenotazioni.
I mesi in cui sei chiuso: si dichiara zero, non si salta
È il punto su cui si sbaglia di più, ed è controintuitivo. Se in novembre non hai avuto nessun ospite, o se la struttura è chiusa da ottobre a marzo, l'invio va fatto lo stesso dichiarando zero arrivi e zero presenze.
Il motivo è che il silenzio non equivale a zero. Per il sistema statistico una struttura che non trasmette è una struttura che non ha risposto, non una struttura vuota: le due cose sono indistinguibili finché non dichiari. Ed è proprio in questa differenza che nasce buona parte delle contestazioni, perché chi lavora a stagione è convinto in perfetta buona fede di non dover fare niente per metà anno.
Le sanzioni per la mancata risposta
La norma sanzionatoria è l'articolo 7 del decreto legislativo 322/1989, che punisce la violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici richiesti. Gli importi aggiornati sono pubblicati da ISTAT nella pagina dedicata alle sanzioni amministrative per i rispondenti.
| Chi non risponde | Riferimento normativo | Importo minimo | Importo massimo |
|---|---|---|---|
| Persone fisiche | art. 7 D.Lgs. 322/1989 | 206,58 euro | 2.065,83 euro |
| Enti e imprese | art. 7 D.Lgs. 322/1989 | 516,46 euro | 5.164,57 euro |
Attenzione a un numero sbagliato che gira
Su diversi blog di settore il minimo per enti e imprese viene riportato come 51,65 euro invece di 516,46. È un refuso propagato per copia e incolla. Gli importi da usare sono quelli pubblicati da ISTAT sulla propria pagina delle sanzioni amministrative.
Leggi la pagina ISTAT sulle sanzioniTre obblighi diversi che vengono confusi di continuo
Molti gestori credono di aver fatto le statistiche perché hanno comunicato gli ospiti alla questura. Sono tre adempimenti separati, con tre destinatari diversi, tre portali diversi e tre scadenze diverse.
- Comunicazione alloggiati alla questura. Serve alla sicurezza pubblica, nasce dall'articolo 109 del TULPS e si fa su Alloggiati Web entro 24 ore dall'arrivo, ridotte a 6 ore se il soggiorno dura meno di 24 ore. Ne parliamo in Alloggiati Web: entro quante ore comunichi gli ospiti.
- Rilevazione sul movimento dei clienti. Serve alla statistica ufficiale, si invia al portale della tua regione, di norma ogni mese, anche a zero. È quella di cui parla questa guida.
- Imposta di soggiorno. Serve al bilancio del tuo Comune, esiste solo dove il Comune l'ha istituita, prevede versamenti periodici e una dichiarazione annuale. Vedi Tassa di soggiorno: trovare la delibera del tuo comune.
Cosa fare se non hai mai inviato niente
Capita spesso, soprattutto a chi ha aperto in corso d'anno. La strada per rimettersi in pari è sempre la stessa e conviene percorrerla prima che arrivi una contestazione, perché il canale giusto è lo stesso ufficio che ti ha dato le credenziali.
- Recupera le credenziali del portale statistico dalla Regione o dalla Provincia, se non le hai più.
- Guarda da quale data la tua struttura risulta attiva sul portale: è da lì che parte l'obbligo, non dal primo ospite.
- Carica gli arretrati mese per mese. Molti portali lasciano aperti i mesi passati proprio per questo.
- Se il portale non ti fa più aprire un mese chiuso, scrivi all'ufficio statistico regionale o provinciale spiegando la situazione e chiedendo la riapertura della finestra.
- Metti un promemoria ricorrente il primo del mese, insieme a quello dei versamenti al Comune.
Vedi anche
Domande frequenti
Devo mandarla anche se ho una sola camera?
Sì. L'obbligo riguarda le strutture ricettive in quanto tali e non prevede una soglia dimensionale: una camera sola o un appartamento singolo non ti esonerano. La convinzione di essere troppo piccoli per rientrarci è la stessa che porta a saltare anche il CIN e la comunicazione alla questura, e non regge in nessuno dei tre casi.
Che differenza c'è tra arrivi e presenze?
Gli arrivi sono le persone che hanno iniziato un soggiorno nel periodo, contate una sola volta ciascuna. Le presenze sono le notti che quelle persone hanno trascorso in struttura. Tre persone che restano quattro notti valgono tre arrivi e dodici presenze.
Se il mese sono stato chiuso devo fare qualcosa?
Sì, devi inviare comunque dichiarando zero arrivi e zero presenze. Non inviare non viene letto come mese vuoto, viene letto come mancata risposta, ed è la situazione da cui nasce buona parte delle contestazioni ai gestori stagionali.
I dati li mando direttamente a ISTAT?
No. Si inviano al portale statistico della propria regione o provincia autonoma, che raccoglie i dati di tutte le strutture del territorio e li trasmette a ISTAT. Il nome e l'indirizzo del portale cambiano da regione a regione.
Ho perso le credenziali del portale, come le recupero?
Le rilascia l'ente che te le ha date la prima volta, di solito l'ufficio turismo o statistica della Regione o della Provincia, insieme al codice regionale. Si recuperano scrivendo a quell'ufficio: non c'è un canale nazionale e non c'è modo di rigenerarle da soli.
La comunicazione alla questura sostituisce la rilevazione statistica?
No, sono due obblighi distinti con due finalità diverse: la prima è di pubblica sicurezza e si fa entro 24 ore dall'arrivo su Alloggiati Web, la seconda è statistica e si fa di norma a fine mese sul portale regionale. Averne fatto uno non copre l'altro.
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