Recensioni online: cosa è cambiato per le strutture ricettive dal 7 aprile 2026
Le recensioni sono l'unica parte della tua reputazione che scrivono gli altri, ed è il motivo per cui una recensione ingiusta brucia più di una prenotazione persa. Fino a poco tempo fa la risposta era sempre la stessa: dipende da cosa decide la piattaforma.
Da quest'anno non è più solo così. Il Capo IV della legge annuale sulle piccole e medie imprese, la legge 11 marzo 2026 n. 34, si intitola "Lotta alle false recensioni" e riguarda espressamente le imprese della ristorazione e le strutture del settore turistico situate in Italia. È in vigore dal 7 aprile 2026.
Qui trovi che cosa dice il testo, articolo per articolo, con i virgolettati presi dalla Gazzetta Ufficiale e non dalla rassegna stampa, che su questa legge ha fatto circolare almeno due numeri sbagliati. Trovi anche la disposizione transitoria, che è la parte che cambia davvero quello che puoi fare questa settimana e che quasi nessuno cita.
La risposta in due righe
Dal 7 aprile 2026 una recensione online su una struttura turistica o su un ristorante in Italia è lecita solo se rispetta quattro condizioni insieme, scritte nell'articolo 19 della legge 34/2026, e smette di essere lecita dopo due anni dalla pubblicazione. Se una recensione non rispetta quei requisiti, il legale rappresentante della struttura ha la facoltà di segnalarla per chiederne la rimozione.
Il punto che rovescia quasi tutti gli articoli che hai letto: la legge non si applica alle recensioni già pubblicate il 7 aprile 2026. Lo dice l'articolo 22. Quindi non c'è nessuna pulizia dell'archivio da fare adesso, e la regola dei due anni comincia a produrre effetti sulle recensioni pubblicate da quella data in poi.
Di quali recensioni si parla, e di quali no
L'articolo 18 delimita il campo con precisione, e conviene leggerlo perché fuori da quel perimetro la legge non c'è. Il Capo ha l'obiettivo di contrastare "le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano", e di garantire "recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio".
Tradotto: un B&B, un affittacamere, una casa vacanze, un agriturismo, un hotel e un ristorante ci stanno dentro. Il testo cita l'articolo 117 secondo comma lettera e) della Costituzione e il regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act, che è la cornice europea a cui questa legge rimanda per la procedura pratica. La fonte è il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, vigente dal 7 aprile 2026, consultabile su Normattiva.
I quattro requisiti che rendono lecita una recensione
L'articolo 19 comma 1 mette le condizioni una in fila all'altra, e vanno lette come cumulative: basta che ne manchi una perché la recensione sia illecita. Il testo dice che la recensione online è lecita "se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari".
Trenta giorni, non quindici: il numero sbagliato circola parecchio, e viene da una versione del testo diversa da quella promulgata. Nello stesso comma ci sono altre due regole che valgono da sole. La prima: "È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione", cioè il bollino "recensione verificata" ha un peso giuridico. La seconda: "Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale".
Infine la scadenza: "La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione".
| Requisito | Cosa dice l'articolo 19 | Cosa vuol dire per te |
|---|---|---|
| Tempestività | Rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo o di fruizione | Una recensione scritta mesi dopo il soggiorno non rispetta il requisito |
| Esperienza effettiva | Da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni | Chi non è mai stato da te non può recensirti, e chi scrive per conto di altri nemmeno |
| Pertinenza | Risponde alla tipologia del prodotto o alle caratteristiche della struttura che lo offre | Una recensione che parla di servizi che non offri è fuori requisito |
| Nessun incentivo | Non è frutto della dazione o promessa di sconti, benefici o altra utilità dal fornitore o dai suoi intermediari | Lo sconto in cambio della recensione rende illecita la recensione che hai ottenuto |
| Attualità | Non è più lecita decorsi due anni dalla pubblicazione | Vale per le recensioni pubblicate dal 7 aprile 2026 in poi, per effetto dell'articolo 22 |
| Presunzione di autenticità | Si presume autentica la recensione corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale | Chi consegna una ricevuta all'ospite ha un elemento in più anche qui |
La regola dei due anni non toglie niente prima del 2028
Rimettiamo insieme i due articoli. L'articolo 19 dice che una recensione non è più lecita decorsi due anni dalla pubblicazione. L'articolo 22 dice che il Capo non si applica alle recensioni già pubblicate al 7 aprile 2026.
La conseguenza è aritmetica: la prima recensione che potrà essere segnalata per mancanza di attualità è una pubblicata il 7 aprile 2026, e lo potrà essere dal 7 aprile 2028. Da qui ad allora il criterio dei due anni non serve a rimuovere niente, per quanto sia il punto che i titoli hanno ripreso di più.
Questo non rende inutile la legge da subito. Gli altri requisiti, dai trenta giorni all'esperienza effettiva all'assenza di incentivi, valgono già oggi su tutte le recensioni pubblicate dopo il 7 aprile 2026, cioè su quelle recenti, che sono anche quelle che pesano di più sul punteggio e su chi ti sta scegliendo adesso.
C'è poi un disallineamento che vale la pena conoscere. Booking, nel centro assistenza per i partner, indica che le recensioni restano visibili per trentasei mesi prima di essere archiviate, con il punteggio ricalcolato su quelle ancora online. La legge italiana si ferma a due anni. Non è una contraddizione da risolvere a casa tua: vuol dire che nell'ultimo anno di vita di una recensione su Booking hai un argomento in più da spendere in una segnalazione.
Il diritto che prima non avevi: chiedere la rimozione
L'articolo 19 comma 2 è la parte operativa: "Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1".
Due cose vanno lette bene. È una facoltà di segnalare, non un ordine di rimozione: chi decide resta la piattaforma. E la segnalazione va fatta nei modi dell'articolo 16 paragrafo 2 del Digital Services Act, cioè con quattro elementi precisi, che sono anche il motivo per cui una segnalazione scritta di getto non produce niente.
Il regolamento europeo chiede che la segnalazione contenga: "una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l'ente presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali"; "una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, quali l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti"; "il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la segnalazione"; e "una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la segnalazione conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute".
- Il motivo, per esteso. Non "è falsa", ma quale requisito dell'articolo 19 manca e perché: nessuna prenotazione a quel nome, recensione scritta oltre i trenta giorni, contenuto che riguarda servizi che non offri.
- L'URL esatto della recensione, non il link generico al tuo profilo.
- Nome e email di chi segnala, cioè il legale rappresentante o il delegato.
- La dichiarazione di buona fede sull'esattezza e completezza di quello che stai dichiarando.
- Le prove che hai, se ci sono: il registro degli arrivi, la ricevuta rilasciata, la corrispondenza con l'ospite. La legge dà rilievo alle evidenze del rilascio di documentazione fiscale, quindi allegarla ha un senso.
- La data, tua e della recensione: serve a te per il passo successivo.
Cosa succede dopo che hai segnalato
Il seguito lo scrive il regolamento europeo, e vale la pena conoscerlo perché è la parte che ti dà una seconda mossa quando la prima non funziona.
L'articolo 16 paragrafo 3 stabilisce che segnalazioni fatte in quel modo "permettono di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva" da parte della piattaforma: dopo una segnalazione fatta bene, la piattaforma non può più dire di non sapere. Il paragrafo 5 le impone di notificarti "la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la segnalazione, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso disponibili", e il paragrafo 6 chiede che le segnalazioni siano trattate "in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo".
Se la decisione non ti convince, l'articolo 20 prevede un sistema interno di gestione dei reclami, gratuito ed elettronico, accessibile per almeno sei mesi dalla decisione, e l'articolo 21 dà il diritto di rivolgersi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Sono strumenti che esistono da prima di questa legge italiana e che quasi nessuno usa.
Comprare recensioni è vietato, e non solo comprarle
L'articolo 20 della legge 34/2026 è breve e largo: "sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione".
Le parole che allargano il divieto sono tre. A qualsiasi titolo, quindi anche senza denaro. Apprezzamenti o interazioni, quindi non solo le recensioni ma anche i mi piace e i commenti. Indipendentemente dalla loro successiva diffusione, quindi il divieto scatta con l'acquisto, non con la pubblicazione.
Sul piano delle conseguenze, il comma 2 dice che, ferma la responsabilità penale, in caso di violazione "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27" del Codice del consumo, il cui comma 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 di euro. Il Capo non ha una sanzione propria, quindi gli importi fissi che circolano in rete su questa legge non stanno nel testo.
Va detto che il divieto di comprare recensioni non nasce oggi. Il Codice del consumo, dopo il D.Lgs. 26/2023, considera già scorretta in ogni caso la pratica di "inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti" (art. 23 comma 1 lettera bb-quater) e quella di "indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare" che sia vero (lettera bb-ter).
Chiedere una recensione si può, incentivarla no
È il confine su cui si sbaglia in buona fede, di solito con l'idea che uno sconto sia una cortesia. Non lo è, e la formula dell'articolo 19 lo copre in pieno: la recensione non deve essere "il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari".
Chiedere resta legittimo. Un messaggio dopo la partenza, che ringrazia e invita a lasciare un parere, non promette nulla e non condiziona il contenuto. Diventa un problema quando arriva insieme a qualcosa: il caffè offerto alla prossima visita, il codice sconto, il ritocco sul saldo.
Anche le piattaforme lo vietavano già per conto loro, e non sono sparite. Le norme di Google sui contributi degli utenti chiedono che "una recensione o una valutazione deve riflettere un'esperienza reale con un'attività ed essere autentica e obiettiva", e mettono fra i contenuti vietati quelli "pubblicati in cambio di un incentivo offerto da un'attività, come pagamento, sconti, beni". Le due discipline convivono: la piattaforma può essere più severa della legge.
Rispondere a una recensione negativa senza crearti un secondo problema
Rispondere conviene quasi sempre, perché la risposta la leggono i futuri ospiti più della recensione stessa. Il punto delicato è cosa scrivi dentro: quando citi elementi del soggiorno, il numero della camera, le date, un episodio riconoscibile, stai trattando dati personali di una persona identificabile, e il trattamento ricade nel regolamento (UE) 2016/679.
La versione pratica è semplice: rispondi al contenuto, non alla persona. Ringrazia, riconosci il fatto se è vero, spiega cosa hai cambiato, offri un canale privato per il resto. Nessun nome, nessuna data, nessuna cifra, nessuna ricostruzione. Vale anche quando hai ragione al cento per cento.
Cosa questa legge non risolve
Prima cosa, e va detta chiara: la recensione vera e negativa resta. Nessuno dei requisiti dell'articolo 19 riguarda il giudizio espresso, riguardano chi scrive, quando scrive e su cosa scrive. Un ospite che è stato da te, ha scritto entro trenta giorni e racconta quello che ha visto è dentro la legge anche se ti ha dato uno su cinque.
Seconda: l'AGCM non fa da arbitro sul tuo caso. L'articolo 21 le affida due compiti di sistema, adottare linee guida che orientino le imprese, sentiti l'AGCOM, il Garante privacy, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, e svolgere "un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo" riferendo alle Camere. Sulla singola recensione l'interlocutore resta la piattaforma.
Sulle linee guida conviene non dare niente per acquisito. Al 29 agosto 2026 non risultano adottate in via definitiva: l'Autorità ne ha approvato uno schema a fine giugno 2026 e ha chiuso a metà luglio la consultazione pubblica. Prima di prendere per buono un obbligo operativo letto in un articolo, controlla se il documento definitivo è uscito sul sito dell'AGCM.
Terza: la disposizione transitoria. L'articolo 22 dice che "le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge". Le recensioni che avevi il 6 aprile 2026 restano dove sono, con le regole di prima e con quelle delle piattaforme.
Quarta, una nota che riguarda le associazioni più che te: l'articolo 21 comma 3 apre alle associazioni rappresentative del settore la possibilità di chiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 del Digital Services Act. Se sei iscritto a una di queste associazioni, chiedi se hanno avviato la procedura, perché una segnalazione fatta da un segnalatore attendibile ha una corsia diversa dalla tua.
Cosa fare questa settimana
Poco lavoro, e nessuno di questi passi richiede un consulente.
- Guarda come chiedi le recensioni oggi. Se nel messaggio dopo la partenza c'è uno sconto, un omaggio o un rimborso legato al parere, toglilo: è l'unico punto in cui rischi tu e non gli altri.
- Scrivi una volta sola il testo della segnalazione, con i quattro elementi dell'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento europeo, e tienilo pronto. Serve compilarlo, non riscriverlo mentre sei arrabbiato.
- Tieni l'archivio degli arrivi in ordine. La prova più forte di una recensione non autentica è che a quel nome, in quelle date, non c'è nessuna prenotazione. Il registro serve anche per gli altri adempimenti, come vedi nel calendario degli adempimenti.
- Rilascia la ricevuta all'ospite. La legge dà rilievo alle evidenze del rilascio di documentazione fiscale: come si fa e quando serve il bollo è in la ricevuta all'ospite e la marca da bollo.
- Segna la data delle recensioni nuove. Dal 7 aprile 2026 in avanti la regola dei due anni conta, e conta la data di pubblicazione.
- Non aprire una segnalazione per una recensione vera che non ti piace. Le piattaforme registrano le segnalazioni manifestamente infondate e il regolamento europeo prevede la sospensione di chi le presenta con frequenza.
L'unica pagina su di te che non modera nessuno
Le recensioni stanno a casa d'altri e le regole le scrivono altri. La pagina della tua struttura, con i tuoi prezzi e le tue condizioni, resta l'unico posto che non dipende dalla policy di una piattaforma.
Vedi quanto costa un sito per un B&BVedi anche
Domande frequenti
Da quando valgono le nuove regole sulle recensioni?
Il Capo IV della legge 11 marzo 2026 n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, è vigente dal 7 aprile 2026. L'articolo 22 precisa che le disposizioni non si applicano alle recensioni già pubblicate a quella data.
Posso far togliere una recensione vecchia di più di due anni?
Solo se è stata pubblicata dal 7 aprile 2026 in poi. L'articolo 19 dice che la recensione non è più lecita, per significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla pubblicazione, ma l'articolo 22 esclude dall'applicazione del Capo le recensioni già pubblicate all'entrata in vigore. Sulle recensioni più vecchie restano solo le regole della piattaforma.
La recensione è scritta da qualcuno che non è mai stato da me. Cosa faccio?
È il caso tipico previsto dall'articolo 19: manca il requisito dell'esperienza effettiva e personale. Il legale rappresentante può segnalarla con i quattro elementi dell'articolo 16 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/2065, allegando quello che hai per dimostrare che a quel nome, in quelle date, non risulta nessun soggiorno. La decisione resta della piattaforma, che però dopo una segnalazione fatta in quel modo non può più dire di non sapere.
Posso offrire uno sconto all'ospite in cambio di una recensione?
No, e il divieto è doppio. L'articolo 19 della legge 34/2026 rende illecita la recensione che sia frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari, e le norme di Google sui contributi vietano già i contenuti pubblicati in cambio di un incentivo. Chiedere una recensione senza promettere nulla resta possibile.
Quanto si rischia se si comprano recensioni?
L'articolo 20 vieta l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo di recensioni, apprezzamenti o interazioni, anche fra imprenditori e intermediari, e rimanda ai poteri dell'AGCM previsti dall'articolo 27 del Codice del consumo, il cui comma 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 di euro. Il Capo non fissa importi propri, quindi le cifre precise che circolano in rete non vengono dal testo di legge.
La piattaforma non risponde alla mia segnalazione: ho altre strade?
Sì, e sono nel regolamento europeo. L'articolo 16 paragrafo 5 impone alla piattaforma di notificarti la decisione e le possibilità di ricorso, l'articolo 20 prevede un sistema interno di gestione dei reclami gratuito, accessibile per almeno sei mesi dalla decisione, e l'articolo 21 dà diritto di rivolgersi a un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
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