La dichiarazione della tassa di soggiorno: cosa si presenta entro il 30 giugno
Chi incassa la tassa di soggiorno per conto del Comune di solito ha già superato la parte difficile: quanto chiedere all'ospite, chi è esente, quando versare. Poi scopre che esiste anche una dichiarazione annuale, con una scadenza tutta sua, e la prima reazione è pensare a un doppione.
Non lo è. Versamento e dichiarazione sono due obblighi separati, con destinatari diversi, tempi diversi e sanzioni diverse. Qui trovi cosa si presenta entro il 30 giugno, chi deve farlo e quali dati devi aver tenuto durante l'anno per compilarla senza rincorrere i registri.
Due obblighi diversi, e il punto è tutto qui
L'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dice due cose sul gestore della struttura ricettiva: che è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sull'ospite, e che è responsabile della presentazione della dichiarazione. Sono due responsabilità distinte, e le istruzioni ministeriali le trattano come tali.
Il versamento segue il calendario che decide il tuo Comune e finisce nelle casse del Comune. La dichiarazione è annuale, si trasmette per via telematica ed è riferita a un singolo comune, con un modello nazionale uguale per tutta Italia, ed è riferita al periodo d'imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, cioè l'anno in cui hai avuto gli ospiti. Puoi aver versato tutto, al centesimo e nei termini, e aver comunque omesso la dichiarazione.
| Obbligo | A chi | Quando | Riferimento | Sanzione |
|---|---|---|---|---|
| Versamento dell'imposta riscossa dagli ospiti | Al Comune, con le modalità previste dal regolamento comunale | Secondo il regolamento del tuo Comune: mensile, trimestrale o quadrimestrale a seconda dei casi | Art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011 e regolamento comunale | Per omesso, ritardato o parziale versamento si applica la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 |
| Dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno | Trasmissione telematica dal portale dell'Agenzia delle Entrate, riferita al Comune in cui si trova la struttura | Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo | Art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011 e DM MEF 29 aprile 2022 | Per omessa o infedele presentazione, sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto |
Chi deve presentarla
Prima di tutto una verifica che vale più delle altre: se il tuo Comune non ha istituito l'imposta di soggiorno, non hai nulla da dichiarare. Non è un tributo nazionale automatico, lo istituisce il singolo Comune con una propria deliberazione. Come si verifica in pochi minuti è spiegato in tassa di soggiorno: trovare la delibera del tuo comune.
Se invece il tuo Comune ce l'ha, il modello nazionale prevede quattro tipologie di dichiarante e conviene sapere in quale rientri prima di aprire la procedura.
- Gestore della struttura ricettiva. Le istruzioni ministeriali lo identificano in chi deve effettuare le comunicazioni ai sensi dell'art. 109 del TULPS, cioè in pratica in chi comunica gli ospiti alla questura.
- Mediatore della locazione. Chi incassa il canone o interviene nel pagamento è anch'esso responsabile della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del DL 24 aprile 2017 n. 50. È la disposizione che riguarda i portali e gli intermediari nelle locazioni brevi.
- Dichiarante diverso dal gestore o dal mediatore. Il caso del rappresentante, del curatore fallimentare, dell'erede e simili.
- Intermediario abilitato. Il commercialista o il CAF che trasmette per tuo conto, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998 n. 322.
Un punto da verificare con il tuo Comune
Le stesse istruzioni ministeriali ricordano che, con sentenza del 5 aprile 2012 n. 80, la Corte costituzionale ha riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome competenza residuale in materia di turismo, e che occorre quindi guardare anche agli atti normativi regionali per individuare il soggetto tenuto alla presentazione.
Da qui la domanda che tocca molti host: se il portale su cui vendi incassa l'imposta e la versa direttamente al Comune, in forza di una convenzione, chi presenta la dichiarazione? Chi risponde dell'incasso è spiegato in l'ospite non vuole pagare la tassa di soggiorno; sul lato dichiarativo, il perimetro concreto dipende dalla convenzione e dal regolamento del tuo Comune. Chiedi all'ufficio tributi, per iscritto, se in quella situazione la dichiarazione la presenta la piattaforma o tu, e conserva la risposta. Dare per scontato che ci pensi il portale, e scoprire di no due anni dopo, è l'errore più costoso su questo adempimento.
Il modello e come si presenta
Il modello è nazionale ed è stato approvato con decreto del MEF del 29 aprile 2022. La dichiarazione si presenta cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
La trasmissione avviene dall'area riservata del portale dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nell'applicazione dedicata all'imposta di soggiorno, con le credenziali Fisconline o Entratel. A invio riuscito ricevi un messaggio con il protocollo informatico, e la ricevuta resta consultabile e scaricabile dall'area riservata.
Tre cose che tolgono confusione. La dichiarazione è riferita a un singolo comune: se hai strutture in due comuni diversi, presenti due dichiarazioni. Dentro la stessa dichiarazione, invece, entrano più strutture dello stesso comune, ciascuna con il proprio numero progressivo. E la tipologia va scelta all'inizio fra nuova, sostitutiva e multipla: la sostitutiva serve quando devi integrare o rettificare dati già trasmessi e va ritrasmessa integralmente, la multipla quando la tua posizione non entra in un solo invio.
Le istruzioni ufficiali per la compilazione sono pubblicate dal Dipartimento delle Finanze e vale la pena tenerle aperte la prima volta (PDF sul sito del MEF).
I dati da tenere durante l'anno
Il modello non chiede solo quanto hai incassato. Chiede le presenze, divise per trimestre e per tariffa. Se questi numeri non li hai tenuti mese per mese, a giugno ti tocca ricostruirli dalle prenotazioni, ed è lì che la dichiarazione diventa una giornata di lavoro invece di mezz'ora.
Ecco cosa ti servirà, trimestre per trimestre.
- L'imposta applicata a notte. Se nel trimestre hai applicato più tariffe, il modello ne accetta fino a tre, separate da punto e virgola.
- L'imposta ridotta applicata a notte, se il tuo Comune ha previsto una riduzione.
- Il numero di presenze a tariffa ordinaria, suddiviso per tariffa e nello stesso ordine in cui hai indicato le tariffe.
- Il numero di presenze esenti, se il Comune prevede esenzioni.
- Il numero di presenze cui spetta la riduzione, anche questo suddiviso per tariffa.
- Gli estremi dei versamenti fatti al Comune e l'importo annuale cumulativo, arrotondato all'euro, riferito a tutte le strutture della dichiarazione.
- La categoria di esenzione o riduzione applicata. Va nel riquadro delle annotazioni generali, dove si specifica per esempio l'esenzione per i minori o per chi assiste degenti ricoverati, con il relativo numero di presenze.
Il versamento resta una cosa a parte
La dichiarazione non sposta il calendario dei versamenti, e viceversa. Periodicità, portale, modalità di pagamento e scadenze del versamento li decide il regolamento del tuo Comune: c'è chi vuole il versamento mensile, chi trimestrale, chi quadrimestrale, e chi ha un portale proprio su cui caricare i dati di ogni soggiorno.
Anche le esenzioni, le riduzioni, il numero massimo di notti soggette a imposta e la stagionalità stanno nel regolamento comunale e nella delibera tariffaria, non in una norma nazionale. Non c'è un caso generale da applicare, c'è il tuo comune. Come trovare i documenti giusti lo spieghiamo in Tassa di soggiorno: trovare la delibera del tuo comune.
Se te ne accorgi in ritardo
Se hai già presentato la dichiarazione e ti accorgi di un dato sbagliato, le istruzioni ministeriali sono esplicite: la dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno. Si ritrasmette per intero, non si manda solo la correzione.
Se invece non l'hai proprio presentata, o non hai versato, la strada passa dal tuo Comune. L'ordinamento tributario prevede il ravvedimento operoso, ma per i tributi locali modalità e conteggi vanno concordati con l'ufficio tributi, che è l'ente che accerta. Chiamalo prima di versare qualcosa a caso: un versamento fatto sul codice sbagliato è un secondo problema, non una soluzione.
Vale la pena ricordare la differenza di peso fra le due sanzioni. Sulla dichiarazione omessa o infedele si va dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Sul versamento si applica invece la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Sono due binari separati, e possono correre insieme.
Cosa non trovi in questa guida
Gli importi. Non quanto si paga a notte nel tuo comune, non le fasce di prezzo, non le esenzioni, non il numero massimo di notti.
Non esistono in forma nazionale: stanno nel regolamento e nella delibera tariffaria del tuo Comune, e vanno letti lì. Come si trovano in pochi minuti è spiegato in tassa di soggiorno: trovare la delibera del tuo comune.
Vedi anche
Domande frequenti
Verso ogni trimestre al Comune: devo presentare anche la dichiarazione?
Sì, sono due obblighi distinti. L'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 rende il gestore responsabile sia del pagamento sia della presentazione della dichiarazione. Il versamento periodico va al Comune secondo il suo regolamento, la dichiarazione è annuale, telematica e si presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Ho due strutture in due comuni diversi: quante dichiarazioni presento?
Due. Il modello è riferito al singolo comune, individuato anche tramite il suo codice catastale. Se invece hai più strutture nello stesso comune, entrano tutte nella stessa dichiarazione, ciascuna con il proprio numero progressivo.
La struttura è rimasta chiusa e non ho incassato nulla: devo dichiarare?
La dichiarazione riguarda l'anno in cui si è verificato il presupposto impositivo, e il modello prevede che i periodi in cui la struttura non ha operato o non ha riscosso l'imposta restino ai valori di default. Se però il regolamento del tuo Comune impone comunque una comunicazione a zero, quell'obbligo resta e va verificato con l'ufficio tributi: è il tipo di regola che cambia da comune a comune.
L'ho presentata con un dato sbagliato, posso correggerla?
Sì. Si usa la tipologia dichiarazione sostitutiva, che va ritrasmessa integralmente e non solo per la parte da correggere. Le istruzioni ministeriali precisano che può essere presentata anche dopo la scadenza del 30 giugno.
Se il portale incassa e versa l'imposta al mio posto, la dichiarazione la fa lui?
Dipende dalla convenzione fra il portale e il tuo Comune e dal regolamento comunale, e non è una risposta che vale ovunque allo stesso modo. Chiedilo per iscritto all'ufficio tributi del Comune e conserva la risposta.
Serve il commercialista per presentarla?
Non è obbligatorio: puoi trasmetterla tu dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali Fisconline o Entratel. Il modello prevede anche la figura dell'intermediario abilitato, quindi il commercialista o il CAF possono farlo per tuo conto. La parte che richiede tempo non è l'invio, sono le presenze da ricostruire per trimestre e per tariffa.
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