Dove va scritto il CIN sul sito della tua struttura (e cosa rischi se manca)
Hai ottenuto il CIN, lo hai messo nella scheda di Booking e in quella di Airbnb, e fin lì è tutto chiaro. Poi ti resta il dubbio sul tuo sito, sulla pagina Facebook, sul volantino stampato per la stagione: lì serve o no?
La norma non ragiona per canali, ragiona per funzioni. Il testo nazionale chiede due cose: che il codice sia esposto all'esterno dello stabile e che sia indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Una pagina che mostra camere, prezzi, disponibilità o un modulo per chiedere un preventivo è un annuncio, quindi il codice ci va.
Qui sotto trovi dove scriverlo pagina per pagina, cosa succede nel caso del sito vetrina puro, come scriverlo senza sbagliare, e le quattro sanzioni previste, che sono diverse fra loro e vengono quasi sempre fuse in un unico intervallo.
La risposta corta: se il tuo sito è un annuncio, il CIN ci va
Non esiste una norma che dica "sul sito web" con queste parole, ed è il motivo per cui il dubbio è legittimo. Esiste però una norma che chiede di indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. "Ovunque" non lascia molto spazio: se la tua pagina espone camere, prezzi, disponibilità o un modulo di richiesta preventivo, quella pagina è un annuncio, e il fatto che stia su un dominio tuo non cambia niente.
Il riferimento è l'articolo 13-ter, comma 6, del DL 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con la legge 15 dicembre 2023 n. 191. Il testo vigente si legge su Normattiva. Le citazioni di questa guida vengono dal testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consultato il 29 agosto 2026.
Il CIN è assegnato dal Ministero del Turismo attraverso la Banca Dati Strutture Ricettive. Se non lo hai ancora, o non lo ricordi, si passa dal portale BDSR con SPID o CIE del titolare.
Cosa chiede l'articolo 13-ter, obbligo per obbligo
Il comma 6 mette in fila due obblighi distinti a carico di chi gestisce. Conviene leggerli separati, perché si assolvono in posti diversi e chi controlla li guarda uno alla volta:
- Esposizione all'esterno dello stabile in cui si trova l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
- Indicazione in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato.
Perché il tuo sito è un annuncio
Se sul tuo sito ci sono camere, prezzi, disponibilità o un modulo per chiedere un preventivo, quella pagina propone la struttura a chi la legge: è un annuncio. Lo stesso vale per la scheda su un portale di zona e per un post che pubblicizza una promozione con il prezzo.
La regola pratica per non sbagliare è questa: non chiederti se un canale è online oppure no, chiediti se quella pagina propone la struttura a chi la legge. Se la risposta è sì, il codice ci va.
Nel dubbio, metterlo costa una riga. Non metterlo, se poi qualcuno considera annuncio una pagina che tu consideravi solo descrittiva, costa una sanzione.
Sito vetrina, social e brochure: qui dipende anche dalla tua regione
Il comma prosegue mettendo lo stesso obbligo sugli annunci in capo agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali telematici, e richiamando gli obblighi dell'articolo 109 del TULPS e delle normative regionali di settore. Non contiene invece nessun terzo obbligo su pubblicazioni e attività promozionali: quella formula, che si legge in moltissime pagine, viene dalle informative di alcune regioni e non dal testo nazionale.
Il caso di confine è il sito che non mostra né prezzi né disponibilità e si limita a foto, descrizione e numero di telefono. Sul testo nazionale la lettura onesta è che l'obbligo del comma 6 riguarda gli annunci, e una pagina puramente descrittiva è più difficile da inquadrare come annuncio.
Il punto è che il testo nazionale non è l'unica fonte. Alcune regioni descrivono l'obbligo in modo più ampio: Regione Lombardia, nella propria informativa sul CIN, parla di indicazione in tutte le pubblicazioni e nelle attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione. E il comma 10 stabilisce che le sanzioni del comma 9 non si applicano quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale, quindi la regione può avere un proprio apparato sanzionatorio su questo.
Cosa fare in pratica: apri la pagina della tua regione dedicata al CIN e al codice regionale e leggi come descrive l'obbligo. Nel frattempo, mettere il codice nel footer del sito, nella biografia dei profili social e sui materiali stampati è la scelta che ti mette al riparo in entrambe le letture e non ti costa niente.
Dove metterlo, pagina per pagina
Uno schema per non lasciare buchi. La colonna centrale dice da dove viene l'obbligo per ogni riga, così capisci il perché e non ti limiti a copiare.
| Dove | Da dove viene l'obbligo | Come si fa in pratica |
|---|---|---|
| Footer del sito | Copre in un colpo solo tutte le pagine che funzionano da annuncio | Una riga fissa in fondo a ogni pagina, insieme ai dati identificativi della struttura |
| Pagina contatti o chi siamo | Prudenza: costa una riga e chiude il caso del sito vetrina | Nel blocco dei dati, sopra o sotto l'indirizzo |
| Pagina dove si prenota o si chiede un preventivo | Annuncio, comma 6 | Vicino al prezzo o al modulo, dove l'ospite decide |
| Pagina della singola unità, se ne hai più di una | Annuncio, comma 6 | Il codice di quella unità, non un elenco generico |
| Schede su Booking, Airbnb e altri portali | Annuncio, comma 6: obbligo anche del portale | Nel campo dedicato previsto dal portale, non nascosto in fondo alla descrizione |
| Pagina Facebook e profilo Instagram | Annuncio se pubblichi prezzi o disponibilità, altrimenti verifica la tua regione | Nella biografia o nelle informazioni della pagina |
| Brochure, volantini, inserzioni stampate | Annuncio se contengono prezzi o disponibilità, altrimenti verifica la tua regione | In chiaro, insieme al recapito |
| Esterno dello stabile | Esposizione, comma 6 | Vedi la sezione dedicata: la targa non è l'unica strada prevista |
Il blocco pronto da incollare
Non serve un plugin, non serve un widget, non serve codice. Serve una riga di testo leggibile, tipicamente nel footer, insieme ai dati identificativi della struttura. Questa è la forma da copiare, sostituendo i tuoi dati:
- Casa dei Tigli, via Roma 12, 37100 Verona | CIN seguito dal tuo codice per esteso
- Il codice va copiato da BDSR carattere per carattere, senza spazi aggiunti e senza sostituire lettere che si somigliano. Qui non ne scriviamo uno di esempio di proposito: un codice finto, prima o poi, qualcuno lo copia.
- Scrivi la sigla CIN davanti al codice, così chi controlla lo riconosce senza doverlo cercare.
- Se il sito ha una versione in inglese, lascia il codice invariato: non si traduce e non si abbrevia.
- Se gestisci più unità con codici diversi, ripeti il codice giusto nella pagina di ciascuna unità: è quella la pagina che funziona da annuncio. Un elenco unico in fondo alla home può affiancarla, non sostituirla.
All'esterno dello stabile: la targa non è l'unica strada prevista
È il punto che genera più confusione, soprattutto in condominio. La norma chiede l'esposizione all'esterno dello stabile e aggiunge subito una condizione: nel rispetto degli eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. In un centro storico vincolato quella condizione basta a rendere problematico un cartello sulla facciata.
Nelle FAQ del Ministero del Turismo sulla BDSR è stato chiarito che, visti i limiti che alcuni regolamenti condominiali pongono alle affissioni, si può adempiere anche con modalità alternative all'affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico. Lo stesso chiarimento è ripreso per esteso da Assolombarda.
Due conseguenze pratiche. La prima: la storia delle due targhe obbligatorie, una al portone e una alla porta dell'appartamento, non si trova nel testo della norma e si legge soprattutto su siti che vendono targhe. La seconda: prima di forare la facciata di un condominio leggi il regolamento condominiale e, se l'immobile è in zona vincolata, chiedi all'ufficio comunale competente. Questa parte cambia da comune a comune e non esiste una risposta nazionale valida ovunque.
Negli annunci non sei l'unico obbligato
L'obbligo di indicare il CIN negli annunci vale anche per gli intermediari immobiliari e per i gestori di portali telematici. Se sei su un portale e il codice non compare, la posizione irregolare è di entrambi, ma quella che viene guardata per prima è la tua, perché la struttura è tua.
C'è poi un collegamento che quasi nessuno si aspetta. Il CIN è fra i dati che gli intermediari e i portali trasmettono all'Agenzia delle Entrate, insieme a nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, indirizzo dell'immobile, anno di riferimento e importo del corrispettivo lordo. Lo scrive la guida dell'Agenzia delle Entrate sulle locazioni brevi, aprile 2026.
Il codice che esponi, quindi, non serve solo al controllo sul territorio: entra nella comunicazione fiscale. Un CIN scritto male sul sito è un problema di forma, un CIN diverso da quello registrato è un problema più serio.
Le sanzioni sono quattro, non una
Le trovi spesso riassunte come "da 500 a 8.000 euro". Non è così: il comma 9 dell'articolo 13-ter prevede quattro fattispecie distinte, con importi diversi fra loro.
- Assenza del CIN: da 800 a 8.000 euro.
- Mancata esposizione o mancata indicazione del CIN: da 500 a 5.000 euro, in rapporto alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità per cui la violazione è accertata, oltre alla rimozione immediata dell'annuncio irregolare. È questa la voce che riguarda il tuo sito.
- Difetto dei requisiti di sicurezza previsti dal comma 7, cioè rilevatori di gas e di monossido ed estintori: da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione.
- Esercizio dell'attività senza SCIA: da 2.000 a 10.000 euro.
Due avvertenze che cambiano il conto
La prima. La voce sulla mancata indicazione si applica per ciascuna struttura o unità per cui la violazione è accertata. Se pubblicizzi quattro appartamenti sullo stesso sito e nessuno riporta il codice, non stai guardando una sanzione sola.
La seconda, e va letta al contrario di come la si legge di solito. Il comma 10 dice testualmente: "Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale". Non è un cumulo, è un'alternativa: se la tua regione sanziona lo stesso fatto, si applica la sanzione regionale al posto di quella nazionale. Per sapere a cosa vai incontro davvero va quindi letto anche l'apparato sanzionatorio della legge regionale sul turismo, che può essere più mite o più severo.
Il controllo in cinque minuti
Da fare oggi, senza aiuti tecnici, con il browser che hai già aperto.
- Apri la home del tuo sito e cerca il codice con Ctrl+F. Se non lo trovi nel footer, non c'è.
- Apri la pagina contatti e la pagina dove si prenota o si chiede il preventivo: il codice deve comparire anche lì.
- Se hai più unità, apri la pagina di ciascuna e controlla che ci sia il codice di quella unità.
- Guarda la biografia della pagina Facebook e del profilo Instagram della struttura.
- Apri le tue schede sui portali e verifica che il codice sia nel campo dedicato, non solo scritto dentro la descrizione.
- Confronta il codice pubblicato con quello che vedi in BDSR, carattere per carattere.
- Se non ricordi più il tuo CIN, lo recuperi entrando sul portale BDSR con SPID o CIE del titolare.
Un codice che cambia e un sito che non puoi toccare
Il CIN va scritto in più punti, e prima o poi cambia qualcosa: una unità in più, un codice ricodificato, una pagina nuova. Se per aggiungere una riga devi scrivere a chi ti ha fatto il sito e aspettare, quel dato resta sbagliato per mesi.
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Domande frequenti
Il CIN va messo anche se il mio sito non fa prenotare?
Il comma 6 parla di annunci: se la pagina mostra camere, prezzi, disponibilità o un modulo per chiedere un preventivo, è un annuncio e il codice ci va. Per il sito puramente descrittivo il testo nazionale è meno netto, ma alcune regioni descrivono l'obbligo in modo più ampio, comprendendo pubblicazioni e attività promozionali. Verifica la pagina della tua regione: nel frattempo una riga nel footer chiude la questione in entrambe le letture.
Basta metterlo nel footer?
Il footer copre tutte le pagine in un colpo solo ed è il posto più efficiente. Se però hai pagine che funzionano come annunci di singole unità, con prezzi e disponibilità, il codice di quella unità va indicato anche lì, perché è quello l'annuncio.
Il CIN sostituisce il codice regionale anche sul sito?
Negli annunci il CIN prende il posto del codice regionale. Nell'iter amministrativo no: in molte regioni il codice regionale resta ed è anzi il prerequisito per ottenere il CIN. Se la tua regione chiede ancora di indicare il codice regionale, indicali entrambi. Ne parliamo per esteso in CIN e codice regionale.
Ho quattro appartamenti, posso mettere un solo codice valido per tutti?
No, se le unità hanno codici distinti. Il CIN è riferito alla struttura o alla singola unità immobiliare, quindi ogni unità va accompagnata dal proprio codice. Quanti codici ti sono stati assegnati lo vedi nella tua area in BDSR.
In condominio sono obbligato ad affiggere una targa?
La norma chiede l'esposizione all'esterno dello stabile nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici. Secondo le FAQ del Ministero del Turismo, dove il regolamento condominiale limita le affissioni si può adempiere con modalità alternative al cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico. Prima di procedere leggi il regolamento condominiale e, in zona vincolata, senti l'ufficio comunale.
Se aggiungo il CIN oggi, il periodo scoperto conta ancora?
Metterlo oggi resta la prima cosa da fare, perché la violazione dura finché il codice manca. Se hai già ricevuto una contestazione, però, la risposta non la trovi in una guida: quella è una posizione da far vedere a un professionista prima di replicare.
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